Con D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005 pubblicato sul S.O.G.U. n. 271
del 21.11.2005 è stata recepita la direttiva 2003/105/CE che modifica la
direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose (direttiva denominata SEVESO III).
Il decreto entra in vigore il 6
dicembre 2005.
Il testo cartaceo del S.O.G.U. deve
ancora fisicamente arrivare ma siamo già in grado di darvi le principali
novità:
ü È stato abrogato l’art. 5 comma 3
del D.Lgs. 334/99 cioè l’articolo che aveva introdotto in Italia le aziende a
rischio di categoria “C” cioè le cosiddette RELAZIONI SEMPLICI; pertanto dall’entrata in vigore del
decreto le aziende che rientravano in questo articolo non sono più aziende a
rischio di incidente rilevante;
ü Sono state ridotte le soglie di
ingresso nella normativa grandi rischi per le sostanze pericolose per
l’ambiente come sotto riportato:
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Limite (t)
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CLASSE
DELLA SOSTANZA
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Colonna 2 All. 1 Seveso bis
CLASSE A2
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Colonna 3 All. 1 Seveso bis
CLASSE A1
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Ecotossiche
R50
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100
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200
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Ecotossiche
R51 e R53
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200
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500
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ü È stata modificata la metodologia di
computo delle sostanze o preparati presenti in uno stabilimento quando le
quantità detenute siano inferiori ai rispettivi limiti di soglia; la regola è
usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità,
all’infiammabilità e all’ecotossicità nel seguente modo:
o
Somma
pesata delle sostanze o preparati molto tossici o tossici di cui alla parte
prima con quelli delle categorie 1 o 2 della parte seconda dell’allegato 1
riferita al proprio limite di soglia;
o
Somma
pesata delle sostanze o preparati comburenti, esplosivi, infiammabili,
altamente infiammabili o estremamente infiammabili di cui alla parte prima con
quelli delle categorie 3, 4, 5, 6, 7°, 7b o 8 della parte seconda dell’allegato
1 riferita al proprio limite di soglia;
o
Somma
pesata delle sostanze o preparati pericolosi per l’ambiente (frase di rischio
R50 (compresa R50/53) o R51/53) di cui alla parte prima con quelli delle
categorie 9i o 9ii della parte seconda dell’allegato 1 riferita al proprio
limite di soglia;
ü È stato ampliato il campo di
applicazione della normativa vigente, comprendendo anche le operazioni
minerarie di trattamento chimico o termico dei minerali che comportano
l’impiego delle sostanze pericolose individuate nell’allegato I, nonché gli
impianti di smaltimento degli sterili che trattano le stesse sostanze
dell’Allegato I (futuro “Allegato A”), precedentemente esclusi;
ü Sono stati abbassate le soglie di
assoggettabilità alla normativa grandi rischi di alcune sostanze (es. nitrato
d’ammonio per specifici casi e delle benzine);
ü È stato previsto l’accorpamento e
l’introduzione del gruppo di sostanze denominate “prodotti petroliferi”
(benzine, nafte, cheroseni e gasoli) comprendendo il gasolio nella parte I
dell’Allegato I ed innalzando dunque la soglia minima per l’assoggettabilità
della sostanza alla legge Seveso (da 200 a 2500 tonnellate) al pari degli altri
prodotti petroliferi;
ü È stato innalzato delle soglie per
la detenzione ed uso delle sostanze cancerogene di cui all’Allegato I (cioè
quelle nominate), portandole da 1 chilo a 0,5 tonnellate,;
ü l’implementazione della partecipazione
dei soggetti interessati al processo della pianificazione d’emergenza,
prevedendo, nella fase di elaborazione dei piani di emergenza interni, anche la
consultazione dei lavoratori delle imprese subappaltatrici, nonché della
popolazione interessata nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza
esterni;
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